Nuove norme sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali7 min read

Forse non tutti lo sanno ma dal 1° Gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove norme sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali. Queste normative sono state introdotte con lo scopo di garantire e migliorare la sicurezza di chi frequenta la montagna durante la stagione invernale. Queste nuove normative riguarda chi pratica attività fuori pista, con o senza sci. interessano agli alpinisti che praticano scialpinismo ma anche escursionisti che utilizzano le ciaspole (racchette da neve).
«Sebbene il testo del decreto legislativo n. 40 abbia sostanzialmente confermato quanto già previsto dalla legge n. 363 del 2003, sono presenti alcune novità significative, alle quali i praticanti degli sport sulla neve dovranno adeguarsi», afferma Gian Paolo Boscariol, componente del Comitato direttivo centrale del Cai.
Le nuove regole da seguire
Secondo quanto emanato dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 dal 1° Gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove regole per garantire la sicurezza di alpinisti ed escursionisti con lo scopo di ridurre gli incidenti in montagna. Negli ultimi anni infatti è aumentata sempre di più la frequentazione della montagna non solo d’estate ma anche in inverno, soprattutto con il periodo del lockdown, quando le persone hanno avuto il bisogno di riscoprire il contatto con la natura. Nel 2021 circa l’80% degli interventi del Soccorso Alpino e Speleologico è stato fatto a persone prive di ogni tipo di conoscenza, abbigliamento e attrezzatura adeguati per affrontare l’ambiente montano invernale.
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Fra le novità principali vi è l’obbligo per scialpinisti ma anche per ciaspolatori di munirsi di artva, pala e sonda, ovvero il kit di autosoccorso in valanga.
L’art. 26, comma 2 riguarda le attività fuori pista e dice infatti questo: “I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.”
Contraddizioni della norma
La nuova normativa così come è stata formulata è imprecisa e grossolana e fa un passo indietro rispetto al testo della legge 363 del 2003, che, all’art. 17 che parlava di quei territori “laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe”. Insomma in questa norma non si fa distinzione e non si accenna alla scala del pericolo valanghe (che va da 1 a 5). Se prima si considerava il grado 3 (pericolo marcato) ora potrebbe potrebbe estendere l’applicazione dell’obbligo anche al livello 2 (moderato).
Anche se è stata pensata e introdotta con il nobile scopo di cercare di limitare il più possibile gli incidenti in montagna essa necessita chiaramente di rettifiche e aggiustamenti vari. Essa infatti non consente di cogliere l’esatta portata dell’obbligo introdotto e gli ambiti in cui potrà trovare, o meno, applicazione.
Non a caso il CAI (Club Alpino Italiano) ha chiesto espressamente e ufficialmente alla Sottosegretaria con delega allo Sport Valentina Vezzali, di emanare una circolare chiarificatrice. La nuova normativa è molto vaga e generica è non fa distinzione sul tipo di pendio e sulla scala del pericolo delle valanghe.
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Anche se era stata anticipata l’uscita della norma qualche mese fa, di fatto dal momento in cui è diventato ufficiale al momento in cui è diventata legge è passato pochissimo tempo. Questo ha messo ha colto di sprovvista le sedi del CAI, le Guide Alpine e tutti gli operatori escursionistici per il poco tempo a disposizione per adeguarsi. In ogni caso, anche se nel corso del 2022 arriveranno dei chiarimenti e delle delucidazioni in merito, nel frattempo è opportuno adeguarsi alla norma e adottare la prudenza.
Cosa si rischia
Chi decide di andare a camminare con le cispole senza il kit di autosoccorso, quindi senza rispettare l’obbligo dettato dalla norma, rischia una sanzione che va da 100 a 150 euro, nel caso venisse trovato dal personale addetto ai controlli. C’è da dire che il problema sussiste per i ciaspolatori, perchè per chi pratica attività di scialpinismo vi era già l’obbligo di casco e attrezzatura di autosoccorso da valanga. La maggior frequentazione della montagna in inverno da parte di persone poco esperte e i cambiamenti climatici che rendono il manto nevoso sempre più instabile rendono indispensabili l’utilizzo di questa attrezzatura.
Considerazioni da fare
Alla luce di tutto questo bisogna sempre apportare la massima attenzione e prudenza quando di frequenta la montagna in inverno. Valutare attentamente le condizioni nivo-meteorologiche, avere la l’attrezzatura e l’abbigliamento adeguato, una buona preparazione fisica ed atletica sono condizioni indispensabili. Gli incidenti purtroppo sono all’ordine del giorno e talvolta sono anche fatali. La montagna va “ascoltata” capita e interpretata e mai sottovalutata, perchè in certi momenti non perdona.
Tornando alla normativa, considerando che deve necessariamente essere modificata e migliorata per essere più precisa e dettagliata, a mio avviso è una normativa giusta, che va nella corretta. Va da se però che come afferma Umberto Biagiola del Servizio Valanghe Italiano (Struttura operativa del Cai) avere con se l’attrezzatura artva, pala e sonda e non saperli usare è poco produttivo. E’ come avere le catene da neve in macchina e all’occorrenza non saperle montare. E’ opportuno quindi non solo acquistare l’apparecchiatura ma anche fare dei corsi e delle lezioni per impararla ad usare e in questo le sezioni del CAI e le Guide Alpine sono il riferimento adatto.
L’artva, pala e sonda servono per trovare un disperso sotto una valanga o per essere trovati nel caso finiamo noi sotto metri di neve. Le operazioni di ricerca non sono semplici e richiedono allenamento e studio. Rimane il fatto che se anche non si sanno utilizzare avere con se l’artva, nel caso si finisce sotto una valanga c’è più probabilità di essere individuati.
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Normativa per le piste da sci
Come abbiamo accennato la nuova normativa appena introdotta dal Governo non riguarda solo l’attività sulla neve fuori pista (con o senza sci) ma anche per chi pratica lo sci alpino sulle piste da sci. Se per le attività sulla neve fuori pista la grossa novità riguarda appunto l’utilizzo di artva, pala e sonda per l’attività sulle piste da sci sono diverse le novità introdotte.
Nello specifico l’art. 17 estende l’obbligo dell’utilizzo del casco protettivo fino ai 18 anni (finora era 14 anni), mentre l’art. 30 impone l’obbligo di avere una assicurazione per responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi.
Riprendendo alcuni passaggi della normativa si dice che: “lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci” (art. 18, co. 1) e “deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all’intensità del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell’attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima” (art. 18, co. 4).
Ancora la norma (art. 27) afferma che: “Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche”.
Secondo l’art, 21 invece negli incroci gli sciatori non devono più dare la precedenza a chi viene da destra ma: “gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista”.
L’art. 24 invece vieta di percorrere la pista da sci a piedi con o senza ciaspole e ne è vietata anche la risalita. Infine l’art. 31 impone il divieto di sciare in stato di ebbrezza o sotto l’uso di sostanze tossicodipendenti con la possibilità di essere sottoposti all’etilometro.
In caso di contravvenzione di poco conto si rischia una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 50-100 euro a un massimo di 150 euro. In caso di sciata su pista nera sotto al di sopra delle proprie capacità tecniche o di sciata sotto l’effetto di alcol e droghe si rischia una sanzione che va da 250 a 1000 euro.
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Classe 1983, fin da bambino ho avuto la passione per la montagna, gli sport all’aria aperta e la natura. Nel 2011 mi sono iscritto al C.A.I. dove ho seguito diversi corsi. Oggi la montagna è una passione viva più che mai oltre che uno stile di vita. La voglia di condividere questa mia passione è il motivo per cui ho deciso nel 2020 di fondare questo Blog per mettere al servizio degli altri tutte le mie conoscenze.